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( votes)Il cumulo alla rinfusa non è estensibile alla valutazione premiale offerta tecnica
La sentenza in esame ha stabilito che il cumulo alla rinfusa (art. 67, d.lgs. 36/2023) non è estensibile all’offerta tecnica. Nello specifico, l’istituto vale solo per la qualificazione e non per i punteggi premiali, e le esperienze professionali devono riferirsi solo all’impresa designata. L’istituto serve unicamente a consentire ai consorzi stabili di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (SOA o generali) sfruttando le risorse delle consorziate. Vi è quindi esclusione per l’offerta tecnica. Non si possono sommare o spendere a fini premiali (es. professionalità o esperienze pregresse) i titoli di imprese consorziate che non sono state espressamente designate come esecutrici per l’appalto in corso. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, permettere a un consorzio di vantare le esperienze di soggetti estranei all’esecuzione altererebbe la concorrenza, avvantaggiandolo rispetto agli operatori ordinari con meriti propri. L’attribuzione dei punteggi legati all’offerta tecnica richiede che il know-how e i requisiti appartengano direttamente a chi eseguirà il contratto. Tale orientamento restrittivo è allineato anche ai recenti indirizzi della giurisprudenza amministrativa in materia di codice appalti.
