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( votes)Accordo Quadro e Principio di immodificabilità dell’offerta
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 16 luglio 2026, n. 5751 stabilisce che il numero dei posti offerti in un centro di accoglienza è un elemento essenziale dell’offerta, anche quando si procede mediante accordo quadro. Il numero dei posti indicato rappresenta un contenuto vincolante e fondamentale. L’immodificabilità dell’offerta si applica quindi anche all’accordo quadro. La pronuncia del Consiglio di Stato ha completamente ribaltato la precedente decisione del Tar Umbria n. 126/2026, stabilendo che il numero dei posti offerti costituisce sempre un elemento essenziale e immodificabile dell’offerta, anche nell’ambito di un accordo quadro. Di conseguenza, la sua variazione successiva integra una modifica escludente dalla gara, a tutela della par condicio. Il contrasto tra i due gradi di giudizio si articola nei seguenti punti chiave. Secondo la visione del TAR Umbria il giudice di primo grado utilizzava un criterio funzionale basato sul punteggio. Poiché il numero dei posti indicati definiva solo l’estensione massima dell’impegno organizzativo e non incideva matematicamente sull’attribuzione dei punti o sulla graduatoria, il TAR lo considerava un elemento quantitativo modificabile e non essenziale. Invece il principio affermato dal Consiglio di Stato stabilisce che la quantità delle prestazioni offerte è parte integrante e vincolante dell’assetto negoziale. Consentire la variazione del numero dei posti – pur se non incidente sul punteggio – permetterebbe all’aggiudicatario di alterare in corsa il sinallagma contrattuale, violando i principi di trasparenza e di immodificabilità dell’offerta, cardini delle procedure ad evidenza pubblica.
