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Oggetto: Richiesta di parere in merito alla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 in capo ad amministratori locali che si sono candidati per le cariche di membro e/o Presidente del CDA dell’azienda speciale consortile OMISSIS” – Riscontro. Fasc. URAV n. 1462/2026.

Con il Parere del 15 aprile 2026 (Fasc. URAV n. 1462/2026), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni in merito alla sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 per gli amministratori locali che assumono la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) in aziende speciali consortili. 

Occorre premettere che la differenza principale tra inconferibilità e incompatibilità è la seguente. L’inconferibilità impedisce l’origine di un rapporto di lavoro, è un divieto assoluto, temporaneo o permanente, di attribuire un incarico a un soggetto. Essa scatta prima del conferimento dell’incarico, le cause tipiche sono ad es. aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione o aver ricoperto cariche politiche negli anni precedenti, l’incarico non può essere assegnato in nessun modo. L’incompatibilità invece impedisce la contemporaneità di due ruoli. Questa si verifica quando un soggetto, già in servizio, assume un secondo incarico o svolge un’attività che la legge vieta di cumulare con quella principale.

E’ stato chiarito che sussiste una situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 39/2013, tra la carica di Presidente del CdA di un’azienda speciale consortile (che gestisce servizi per conto dei comuni soci) e la carica di componente della giunta o del consiglio del comune o della forma associativa che ha conferito l’incarico. Ecco le motivazioni dell’ANAC:L’azienda speciale consortile è qualificata come ente pubblico locale strumentale. L’Assemblea consortile, sebbene formata dai rappresentanti dei comuni, è considerata una proiezione degli stessi, determinando una sovrapposizione tra ente conferente e operatività dell’azienda. Il presidente del CdA, disponendo solitamente di deleghe gestionali rilevanti, rientra nella fattispecie di incompatibilità prevista per i vertici di enti di diritto privato in controllo pubblico o enti pubblici. Tale incompatibilità non si applica ai semplici componenti del Consiglio di Amministrazione privi di deleghe gestionali, in quanto le disposizioni del d.lgs. 39/2013 non si estendono a chi non ha poteri di amministrazione attiva. Tutto ciò è avvenuto in virtù del recente contesto Normativo che ha provveduto alla abrogazione della inconferibilità: Il parere evidenzia quindi che, pur essendo venuta meno l’inconferibilità per il passaggio diretto da amministratore locale a vertice di ente strumentale (a seguito dell’abrogazione dell’art. 7, comma 2, operata dalla L. n. 15/2025), resta fermo il divieto di incompatibilità in corso di mandato. Il Presidente del CdA dell’azienda speciale consortile che sia anche amministratore comunale dovrà quindi scegliere, a pena di decadenza, tra la carica politica e quella gestionale, in conformità all’art. 20 del d.lgs. 39/2013. L’Autorità ha espresso forte preoccupazione per tale summenzionata abrogazione circa l’inconferibilità (Atto di segnalazione n. 2 del 26 marzo 2025), sottolineando il rischio di pantouflage (revolving doors) e chiedendo modifiche urgenti per ripristinare il divieto, specialmente dopo la sentenza n.98/2024 della Corte Costituzionale che, pur dichiarando l’illegittimità parziale della norma previgente, non ne auspicava la totale cancellazione. Con la Delibera 26/11/2025 n.464 ANAC ha dovuto aggiornare il sistema di vigilanza su inconferibilità e incompatibilità recependo il nuovo quadro, confermando la necessità di vigilare strettamente sui conflitti di interesse. Da qui la necessità di esprimere tale parere di diniego all’incompatibilità.

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