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Criteri Ambientali Minimi (CAM) – Obbligo di Inserimento nella lex specialis

La sentenza del Consiglio di Stato sez III 8/10/2025 N.7898 ha asserito che la mancata o generica indicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei documenti di gara è una violazione di una norma imperativa che rende l’intera procedura illegittima, annullando anche l’eventuale aggiudicazione. Questo vizio non può essere sanato dai principi del risultato o della fiducia, poiché questi presuppongono il rispetto della legalità e non giustificano l’affidamento in violazione di norme a tutela di interessi ambientali sovraordinati. 

L’omissione dei CAM è considerata una violazione di una norma imperativa (violazione di legge), secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato. La norma di riferimento è l’art. 34 del D.Lgs. 50/2016, ora confluita nell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

Le conseguenze sulla procedura sono che codesta violazione rende illegittima l’intera procedura di gara, compromettendone la validità fin dall’inizio e di conseguenza travolgendo l’aggiudicazione.

Vi è una insanabilità del vizio, la mancanza dei CAM non può essere sanata o “superata” invocando i nuovi principi del risultato e della fiducia. Questi principi sono subordinati al rispetto delle regole di legalità e non possono essere usati per legittimare un affidamento avvenuto in violazione di norme di legge a tutela dell’ambiente.

I Criteri Ambientali Minimi sono strumenti obbligatori per la Pubblica Amministrazione e servono a individuare la soluzione progettuale o il servizio migliore dal punto di vista ambientale lungo l’intero ciclo di vita, secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

I suddetti Criteri non possono essere surrogati da un semplice punteggio premiale, poiché costituiscono requisiti obbligatori e inderogabili che devono essere inclusi nella legge di gara. Riconoscere il rispetto dei CAM come un requisito essenziale del bando, e non come una caratteristica opzionale, garantisce che tutte le offerte siano conformi alle specifiche minime ambientali stabilite dalla legge, e non un elemento che può essere ignorato. 

Essi sono specifiche tecniche e clausole contrattuali definite per l’acquisto di beni, servizi e lavori pubblici, che stabiliscono i requisiti ambientali minimi da rispettare lungo l’intero ciclo di vita del prodotto o servizio.

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