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Contratto di avvalimento e determinatezza dell’oggetto

La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 15/7/2026 n. 5734) stabilisce che il contratto di avvalimento è valido solo se indica in modo specifico e determinato le risorse, i mezzi e le competenze messe a disposizione dall’ausiliaria. La decisione ribadisce la nullità di formule vaghe, richiedendo l’elencazione concreta delle risorse ai sensi del D.lgs. 36/2023 per permettere alla Stazione Appaltante una corretta valutazione. Ecco l’elencazione specifica delle risorse: (personale, attrezzature, procedure). La giurisprudenza ha confermato che l’oggetto è determinato quando il contratto indica in modo chiaro le esatte funzioni del personale, le dotazioni strumentali e i requisiti di supporto, rendendo l’impegno dell’ausiliaria concreto e verificabile, evitando formule stereotipate e astratte. La giurisprudenza amministrativa ha delineato alcuni principi fondamentali in materia di avvalimento e determinatezza dell’oggetto. Il contratto è valido se specifica dettagliatamente le risorse umane, i mezzi strumentali e le procedure messe a disposizione. Non è necessario un mero elenco quantitativo, purché l’assetto negoziale consenta di individuare le esatte funzioni che l’ausiliaria andrà a svolgere. Vi è il divieto di clausole di stile: clausole del tutto generiche o meramente riproduttive del dato normativo rendono il contratto nullo. La valutazione circa l’adeguatezza delle risorse rispetto alle prestazioni richieste rimane un vaglio tecnico-discrezionale rimesso alla Stazione Appaltante.

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