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Premesse

La legge 120/2020, di conversione con modifiche del DL 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”, entrata in vigore il 15 settembre 2020 conferma sostanzialmente le varie semplificazioni (da attuarsi con deroghe a norme diverse del codice dei contratti) l’impianto stabilito con il decreto legge anche introduce degli specifici “ausili” in passato, per la gran parte, semplicemente facoltativi.

Si allude, con l’inciso appena riportato, alla nomina obbligatoria per i contratti sopra soglia del c.d. collegio tecnico consultivo previsto dall’articolo 6 della legge 120/2020. Il collegio, per opportunità, verrà trattato – per ciò che in questa sede riguarda – con l’analisi dei compiti probabilmente di maggior rilievo ovvero in relazione alle “nuove” discipline (in deroga) di una serie di ipotesi di sospensione dei lavori (art. 5 della legge in commento).

Il collegio consultivo    

L’articolo 6 prevede il “nuovo” organo, obbligatorio per gli appalti sopra soglia facoltativo in altri casi, costituito dal Collegio consultivo tecnico.

A tal riguardo, il comma 9, dell’articolo 6 in commento, infatti abroga quindi le disposizioni del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) che introduceva la disciplina concernente l’eventuale costituzione, la composizione e i poteri del collegio consultivo tecnico.    

La previsione sul collegio ha subito, nella fase di conversione dal DL 76/2020, minimi adeguamenti (ad eccezione della modifica apportata al comma 2) di cui si dirà durante la disamina delle competenze, costituzione e compensi. 

Il primo comma specifica che fino al 31 dicembre (e quindi per tutta la durata emergenziale presa in considerazione, ora, dalla legge 120/2020, con il DL 76/2020 il periodo sarebbe dovuto cessare il 31 luglio 2021) il RUP deve preoccuparsi, in relazione a lavori nel sopra soglia (o per importi pari alla soglia comunitaria come chiarita nell’articolo 35 del Codice), della costituzione di un collegio tecnico.    

Il Collegio ha i compiti previsti all’articolo 5 del decreto – in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica – e funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

In relazione ai termini di costituzione, la norma prevede che il Collegio vada costituito:

–           prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data

–           entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 76/2020 avvenuta il 17 luglio 2020 per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si segnala quindi che l’obbligo di costituzione, anche per le opere già in fase di esecuzione (a cui è dedicato il secondo periodo del comma in commento), risulta generalizzato, non tenendo conto della fase di esecuzione dell’opera medesima.

La disposizione risulta di particolare rilievo visto che l’omesso ossequio determina violazione di legge ed eventuali “controversie” e/o spese determinate dalla mancata costituzione del collegio (e quindi da una tempestiva/semplice definizione delle varie problematiche) non possono che ricadere sul RUP che se “omette” adempimenti, ai sensi dell’articolo 21 del Codice continua a rispondere anche per colpa grave (e non solo per dolo come accade al RUP che agisce e che non rimane inerte rispetto ai propri compiti).    

L’articolo 6 della legge 120/2020, prevede il “nuovo” organo, obbligatorio per gli appalti sopra soglia facoltativo in altri casi, costituito dal Collegio consultivo tecnico.

La composizione del collegio

Il collegio è composto da esperti (3/5 componenti) più in particolare la disposizione prevede che il collegio risulti formato secondo le scelte della stazione appaltante che terrà conto, evidentemente, anche della “complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste”. In questo caso, pertanto, il collegio può essere composto da 5 membri.

Si tratta di soggetti che devono avere particolari requisiti di professionalità/esperienza ed in particolare – secondo un periodo ritoccato in fase di conversione – si deve trattare di soggetti “dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento”.

Il dossier di studio delle commissione, precisa che il Building Information Modeling (BIM) per le opere pubbliche in attuazione quanto previsto dal Decreto BIM, previsto dal D.M. n. 560 del 1 dicembre 2017, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il dossier di studio delle commissione, precisa che il Building Information Modeling (BIM) per le opere pubbliche in attuazione quanto previsto dal Decreto BIM, previsto dal D.M. n. 560 del 1 dicembre 2017, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Le modalità di nomina dei componenti

Il secondo ed il terzo comma dell’articolo in commento disciplinano le modalità di nomina dei componenti. Il legislatore privilegia l’accordo tra le parti mentre il presidente dovrebbe essere scelto dai membri individuati dalle parti.

Come ipotesi di chiusura, evidentemente, il legislatore ipotizza il caso del mancato accordo sulla nomina del presidente. In tal caso entro 5 giorni la nomina viene effettuata “dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse”.

Il collegio consultivo tecnico può avviare i propri lavori/attività una volta costituito ed il legislatore puntualizza che lo stesso si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. Da notare che sul punto nel dossier che accompagna il decreto legge si auspicava un chiarimento sul fatto che il materiale (inerente il contratto stipulato) consegnato potesse essere in pdf o cartaceo. Si ritiene che su tali modalità si possa definire, da parte dello stesso collegio, il corretto modus operandi.

Operatività del collegio

Il comma 3 chiarisce che il collegio può agire, secondo totale autonomia, con i normali poteri “inquirenti” sentendo le parti (anche da remoto), e procedere alle audizioni secondo le necessità ravvisate al fine di giungere nel più breve tempo possibile alla definizione della controversia (alla definizione di una soluzione). 

Il comma in commento riveste una particolare rilevanza visto che si esprime sulla tipologia degli atti, sui tempi e sulla responsabilità se le decisioni del collegio non dovessero essere ossequiate dai RUP (quasi vanificando gli sforzi di velocizzazione/semplificazione dei processi di esecuzione dei contratti).

In questo senso si chiarisce che le determinazioni del collegio devono essere adottate a maggioranza dei componenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione, da parte del RUP, del quesito. È previsto un supplemento di istruttoria di altri 15 giorni in caso di integrazione della “succinta” motivazione. Da notare, ossequiando gli obiettivi dei provvedimenti emergenziali che anche in questo caso il legislatore privilegia la velocità delle operazioni. Ciò appare coerente con gli obiettivi di interesse nazionale che con i provvedimenti in parola (il DL 76/2020 prima e la legge 125/2020 poi) ci si è posti ovvero: incentivare gli investimenti e favorire/velocizzare la ripresa economica del Paese nella fase post Covid-19 (rispettivamente art. 1, comma 1 e art. 2, comma 2 della legge 120/2020).

In luogo dei 30 giorni predetti, in particolari situazioni di urgenza – che dovranno essere prospettate dai RUP – il collegio si deve esprimere nei 20 giorni dalla richiesta.

Le decisioni hanno valenza di lodo arbitrale a meno che le parti, in modo concorde, non decidano diversamente (decisione da esprimere in forma scritta). 

La responsabilità del RUP

Di particolare rilevanza anche la disposizione sulla responsabilità che, evidentemente, coinvolge il RUP ed il dirigente/responsabile del servizio.  

E’ noto che tra le più importanti novità dei provvedimenti emergenziali vanno sicuramente annoverate le disposizioni che fissano un potenziale danno erariale per il RUP (in caso di ritardata aggiudicazione e/o stipula/avvio del contratto con danni imputabili es. artt. 1 e 2 della legge 120/2020) e per lo stesso dirigente responsabile del servizio per ritardata stipula del contratto (art. 4 della legge 120/2020).

Anche il comma 3 puntualizza che “L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo”.

Si riproduce, in sostanza, il senso della disposizione di cui all’articolo 21 della legge 120/2020 con cui è stata rimodulata la responsabilità amministrativa dei funzionari (in tema di appalto e per gli atti compiuti/o non compiuti durante il periodo emergenziale fino al 31 dicembre 2021) secondo cui il RUP (o altri dirigenti/funzionari interessati dall’appalto) che agiscono, non rimangono inerti rispondono solo per dolo, mentre chi omette di compiere (e da tale condotta, ovviamente si genera un danno, continuerà a risponde anche per  colpa grave).

I collegi facoltativi e per funzioni ulteriori

Il comma 4 e 5 prevedono – sempre per assicurare velocità degli adempimenti (e quindi anche la soluzione delle varie problematiche che possono sorgere non solo in fase di esecuzione del contratto) – la possibilità di costituire collegi consultivi facoltativi applicando anche solo in parte le norme predette.

Una prima possibilità – che non andrebbe sottovalutata – è quella di nominare il collegio anche nel sotto soglia. In questo senso, il comma 4 puntualizza che “Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5”.

Il successivo comma 5 introduce la possibilità (facoltà) di costituire un collegio tecnico per risolvere questioni tecniche relative alla fase precedente a quella dell’esecuzione del contratto.

In questo senso, il primo comma della norma citata prevede che “Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione”.

Una sorta di supporto all’ufficio del RUP ed a questi compente una nuova funzione propositiva ovvero quella di suggerire, nel caso risultasse oggettivamente necessario, la costituzione di un collegio.

Cambia, evidentemente, la modalità di nomina dei componenti – interamente rimessa alla stazione appaltante – mentre, al fine di assicurare oggettività, la nomina del presidente è rimessa al “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale”.

Uno dei componenti può essere di nomina privata e il ruolo non è incompatibile con il collegio “obbligatorio”.

Il comma 4 e 5 prevedono – sempre per assicurare velocità degli adempimenti (e quindi anche la soluzione delle varie problematiche che possono sorgere non solo in fase di esecuzione del contratto) – la possibilità di costituire collegi consultivi facoltativi applicando anche solo in parte le norme predette.

Compensi e incompatibilità

I commi 7 e 8 (del comma 9 si è detto sopra) definiscono compensi e numero degli incarichi ricopribili.

In primo luogo, ultimo periodo del comma 7, il compenso dei componenti del collegio grava sul quadro economico dei lavori nella voce “imprevisti”. E ciò favorisce anche la previsione per i contratti la cui esecuzione risulti già avviata ante provvedimenti emergenziali.

Il comma 7 introduce il concetto di proporzionalità del compenso che deve tener conto, pertanto, del “valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte”.

Se non vengono assunte determinazioni sul compenso – circostanza da sconsigliare – la disposizione stabilisce l’obbligo dell’erogazione di un gettone “unico onnicomprensivo”.

La norma prevede anche delle penalizzazioni nel caso in cui il collegio non svolga in proprio compiti in modo adeguato ed assicurando continuità di funzioni.

In questo senso, nella disposizione si legge che “In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio.

Ogni membro del collegio (comma 8) non può ricoprire più di 5 incarichi contemporaneamente né più di 10 incarichi ogni due anni.

Inoltre, “in caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo”.

Infine, come clausola di chiusura si chiarisce che “Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio”.

Lo scioglimento del Collegio

Il comma 6 chiarisce la questione dello scioglimento dei collegi. Il collegio facoltativo non crea alcun problema visto che può essere sciolto previo accordo tra le parti e quindi anche prima del termine dell’esecuzione del contratto.

Diversa, ovviamente, è la disciplina dello scioglimento del collegio obbligatorio che viene sciolto solo alla conclusione dell’esecuzione del contratto oppure, dal 31 dicembre 2021, può essere sciolto in qualunque momento ma previo accordo tra le parti.  

Il comma 6 dell’articolo 5 chiarisce la questione dello scioglimento dei collegi. Il collegio facoltativo non crea alcun problema visto che può essere sciolto previo accordo tra le parti e quindi anche prima del termine dell’esecuzione del contratto.

Diversa, ovviamente, è la disciplina dello scioglimento del collegio obbligatorio che viene sciolto solo alla conclusione dell’esecuzione del contratto oppure, dal 31 dicembre 2021, può essere sciolto in qualunque momento ma previo accordo tra le parti.

La sospensione dei lavori e la funzione del Collegio consultivo

La sospensione (così come l’approvazione delle varie fasi progettuali – norma riferita soprattutto ai lavori) è di competenza del RUP. L’articolo 5 della legge in commento prevede una serie di casi in cui – in deroga a quanto disposto dall’articolo 107 del Codice – è possibile utilizzare la sospensione dei lavori solamente in casi “estremi”, tipizzati dal legislatore dell’emergenza (indicando in questo modo il legislatore della legge 120/2020.

La norma risulta leggermente modificata in fase di conversione come si vedrà più avanti.

Il legislatore, con il comma 1, contingenta (fino al 31 dicembre 2021) la possibilità di sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica – norma che interessa solo il sopra soglia comunitario – in deroga all’articolo 107 per specifici motivi (e per il tempo strettamente necessario a superare le problematiche). 

La fattispecie delle ipotesi in deroga non riguarda solamente contratti che dovranno essere avviati durante il range temporale preso in considerazione ma anche lavori già iniziati.

Sospensione per cause previste da leggi penali o da vincoli comunitari

La prima causa disciplinata dall’articolo in commento, comma 1, lett. a) riguarda la sospensione per “cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”.

Al comma 2 della norma in commento si chiarisce che la fattispecie in parola deve essere disciplinata secondo quanto previsto dal successivo comma 4.

Il comma 4 prevede che “Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, (…) non possa procedere con il soggetto designato, nè, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare (parte aggiunta in fase di conversione del DL 76/2020), la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al  citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procedere all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;

b) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;

c) indire una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;

d) proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.”

Per il comma 5, le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dette disposizioni si applicano anche “per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa”.

La norma, quindi, pone una serie di alternative esigendo però il parere del collegio consultivo tecnico (art. 6 della legge 120/2020).

Le norme derogate: artt. 107 e 108, commi 3 e 4, che prevedono:

Art. 107 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, il quale riconduce la possibilità di sospensione dei lavori alle seguenti fattispecie:

–           il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1);

–           il RUP può disporre la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti (comma 2);

–           si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, qualora, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori; l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili (comma 4);

–           sospensioni totali o parziali dei lavori possono essere disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 (comma 6).

Art. 108, commi 3 e 4 (disposizioni derogate).

– c. 3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

– c. 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi del comma in commento, lett. b), ulteriore causa di sospensione – per cui si opera in deroga alle norme predette – può essere determinata da “gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19”.

Ragioni di ordine pubblico/salute pubblica incluse le problematiche covid-19

Ai sensi del comma in commento, lett. b), ulteriore causa di sospensione – per cui si opera in deroga alle norme predette – può essere determinata da “gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19”.

Ai sensi del comma 2, per quanto concerne la disciplina di questa ipotesi, (ed anche la successiva di cui alla lett. d)), si prevede che  su determinazione del collegio consultivo tecnico, il RUP, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

In sostanza, solo in caso di assoluta impossibilità i lavori non potranno continuare.

I motivi di ordine tecnico senza una precisa volontà delle parti di superare le problematiche

La terza fattispecie, prende in considerazione la sospensione per “gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti”.

Sul caso di cui alla lettera c) (aspetti e questioni di ordine tecnico), si introduce la disciplina, per la gestione della causa di sospensione prevista al comma 3 secondo cui nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Il soggetto, in questo caso, messo al centro del procedimento è quindi il collegio tecnico che ha a disposizione le stesse possibilità già viste con il comma 4 ovvero: 

La stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità (che dovranno essere indicate dal collegio tecnico) ovvero:

a) procedere all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;

b) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;

c) indire una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;

d) proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

La terza fattispecie, prende in considerazione la sospensione per “gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti”.

I gravi motivi di ordine pubblico

Per i gravi motivi di ordine pubblico, la relativa  disciplina della causa di sospensione viene prevista nel comma 2 già richiamato che nell’ipotesi in parola prevede che su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, i RUP, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Occorre, quindi, eliminare la causa e solo in caso di correlata impossibilità mantenere la sospensione dei lavori.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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