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Qualora un concorrente sottoscriva le autocertificazioni con firma autografa, senza allegare un valido documento di identità, non è da ritenersi valida l’apposizione della firma anche se le stesse siano state firmate digitalmente da un soggetto diverso dal dichiarante, né tanto meno rileva la circostanza che il soggetto che ha firmato digitalmente abbia poteri di firma perché persona diversa dal dichiarante. In presenza, pertanto, di siffatta irregolarità, riscontrata in fase di apertura della busta amministrativa, la stazione appaltante si ritiene debba attivare il soccorso istruttorio per far apporre la firma digitale al soggetto che ha reso le dichiarazioni. Se invece il concorrente ha redatto le dichiarazioni in forma analogica sottoscrivendole, corredandole di copia di valido documento di identità e trasformandole in pdf. sarebbe in ogni caso garantita l’autenticità, l’integrità e la validità dell’atto.  I riportati adempimenti, infatti, sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la norma da ultimo menzionata – prevista nel codice dell’amministrazione digitale – consente l’inoltro per via telematica alle P.A. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “… sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità”.

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Redazione MediAppalti
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