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1. La disciplina di cui al Codice degli appalti

Quando si parla di “offerta anomala” si fa riferimento ad un’offerta caratterizzata ad un primo esame da un prezzo anormalmente basso rispetto all’entità della prestazione richieste nel bando e che, in quanto tali, suscitano il sospetto della scarsa serietà dell’offerente e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’imprenditore un profitto[1].

Il procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale nelle pubbliche gare costituisce un sub-procedimento formalmente distinto, sebbene collegato, rispetto al procedimento di scelta del contraente. Esso è collocato dopo la fase di apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici, la procedura di verifica dell’anomalia delle offerte si articola nelle seguenti fasi:

a) determinazione della cosiddetta “soglia di anomalia”: l’art. 86 del Codice disciplina i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse e prevede una disciplina unitaria di individuazione riferita ai tre settori dei lavori, servizi e forniture, la cui applicazione si differenzia avuto riguardo al criterio di aggiudicazione seguito nella selezione concorsuale. Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa;

b) esame delle giustificazioni già presentate dagli offerenti in sede di offerta;

c) fase del contraddittorio scritto che prende l’avvio con la eventuale richiesta scritta all’offerente di ulteriori giustificazioni; all’offerente va assegnato un termine non inferiore a dieci giorni;

d) eventuale richiesta all’offerente di ulteriori chiarimenti sempre per iscritto, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi;

e) fase del contraddittorio orale, che si svolge previa convocazione dell’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi, nel corso della quale la stazione appaltante invita l’offerente ad indicare ogni elemento che ritenga utile; qualora l’offerente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione (Cfr. parere Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – 26/01/2011, n.16).

Il Cons. St., Sez. IV, con la sentenza 27 marzo 2014, n. 1478 ha statuito che viola la sequenza procedimentale prevista dal Codice per la verifica dell’anomalia delle offerte, disciplinata dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante che introduca in sede di richiesta di precisazioni elementi nuovi. In tal modo la fase deputata alle precisazioni viene sostanzialmente a mancare, poiché la richiesta di ulteriori chiarimenti viene di fatto a risolversi in una nuova richiesta di giustificazioni avente ad oggetto un aspetto nuovo rispetto a quello oggetto della iniziale disamina. In tal modo, l’impresa sottoposta a verifica non può beneficiare di tutte le tre sedi previste dal Codice per fornire le proprie argomentazioni e controdeduzioni (richiesta delle giustificazioni, richiesta delle precisazioni e convocazione del concorrente)[2].

Quando si parla di “offerta anomala” si fa riferimento ad un’offerta caratterizzata, ad un primo esame, da un prezzo anormalmente basso rispetto all’entità della prestazione richieste nel bando e che, in quanto tali, suscitano il sospetto della scarsa serietà dell’offerente e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’imprenditore un profitto.

Quanto alla competenza a valutare le offerte presentate in sede di gara, essa è di esclusiva spettanza della Commissione giudicatrice nella sua costituzione collegiale.

Nell’ipotesi in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 84 del Codice prevede che la valutazione delle offerte stesse venga demandata alla “Commissione giudicatrice”.

Qualora la Commissione giudicatrice non sia dotata delle necessarie competenze tecniche e sia necessario un supplemento di indagine tecnica è possibile il ricorso all’ausilio di un soggetto esterno particolarmente esperto (esterno alla stazione appaltante) in materia[3].

2. Il sub-procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale

Il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme[4]. Pertanto l’attendibilità dell’offerta va valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme, ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, renderebbero l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità[5].

In altri termini la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto[6].

A tal riguardo il Consiglio di Stato[7] ha più di recente osservato che la verifica delle offerte anomale, ex art. 55 direttiva CE n. 18/2004 e artt. 87 e 88 Codice dei contratti, offre alle Amministrazioni uno strumento di controllo finale delle offerte a garanzia in primis del risultato e dell’aggiudicazione con un apprezzamento discrezionale della convenienza complessiva dell’offerta ritenuta migliore e del conseguente importo complessivo, nel presupposto che l’eventuale incongruità di talune voci di costo non comporta di necessità l’anomalia dell’offerta nel suo complesso, con conseguente stravolgimento e vanificazione, tramite il giudizio di anomalia, dell’esito della gara[8].

3. Sul sindacato del giudice amministrativo

L’indagine condotta in sede di anomalia costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 11 marzo 2010, n. 1414; sez. IV, 20 maggio 2008 n. 2348), senza che il giudice possa operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci: in tal modo sovrapporrebbe la sua idea tecnica al giudizio – non erroneo né illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, invadendo una sfera propria dell’Ente procedente (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862).

Il giudizio sulla verifica dell’anomalia può essere, quindi, svolto dal giudice amministrativo nei limiti di un sindacato estrinseco, ovvero al fine di accertare l’eventuale sussistenza di vizi logici del percorso motivazionale, senza poter effettuare valutazioni dirette di convenienza o sostenibilità dell’offerta, riservate alla stazione appaltante[9].

In ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, il Consiglio di Stato ha statuito che “l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 2010, n. 7631)”[10].

E più di recente l’Adunanza Plenaria, n. 8/2014 ha avuto modo di chiarire che “Le questioni introdotte al riguardo dall’a.t.i. …- diversamente da quanto adombrato nell’ordinanza di remissione – non introducono un sindacato di merito in ordine al potere di esame delle offerte prodotte esercitato dalla commissione di gara. La sfera di valutazione della congruità dell’offerta è, infatti, espressione di discrezionalità c.d. tecnica della stazione appaltante, che è sempre suscettibile di sindacato esterno nei profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà.

Il concorrente può, quindi, introdurre in giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente, e decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia.

L’interesse strumentale all’esercizio del potere fatto valere non è quindi disancorato da un vizio da cui si assume affetta sul piano sostanziale la fase procedimentale contestata e trae sostegno, come posto in rilievo dall’a.t.i. appellante, nell’effetto conformativo dell’auspicata pronunzia di annullamento.

Né siffatto sindacato riceve preclusione dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che fa divieto al giudice amministrativo di pronunziarsi “con riferimento a poteri amministrativi non ancor esercitati”, poiché la questione introdotta interviene dopo che tutte le offerte sono già venute all’esame della stazione appaltante e dà rilievo a profili che sono elevati, sul piano sintomatico, a vizio di un non corretto esercizio del potere di scelta della migliore offerta, per non aver dato rilievo ad estremi di manifesta incongruità di talune di esse.

E’, quindi, consentito il sindacato esterno del giudice amministrativo sull’operato dell’organo deputato all’esame delle offerte, in presenza di elementi che il ricorrente elevi a vizio di eccesso di potere in cui la stazione appaltante si assume sia incorsa per una non corretta disamina di elementi contenutistici tali da evidenziare una palese incongruità dell’offerta[11].

In tale prospettiva[12], è interessante evidenziare come tale principio sia stato recentemente messo in discussione da un’isolata pronuncia[13], secondo cui “appare meritevole di ben diversa considerazione il presupposto di fondo da cui trae le mosse l’orientamento in parola, ovvero che il giudizio sull’anomalia abbia natura tecnico-discrezionale e che da ciò derivino limiti al sindacato del giudice amministrativo: invero, la valutazione sull’anomalia implica giudizi anche complessi di prognosi sulla sostenibilità dell’offerta, ma tali giudizi hanno sempre una natura eminentemente tecnica (caratteristiche dei materiali, produttività dei mezzi e così via), oppure economica (giudizi sull’utile), o anche amministrativa (idoneità e validità dei preventivi, delle autorizzazioni inerenti l’esecuzione dei lavori, come accade nel caso all’odierno esame del Collegio, oppure retribuzioni della mano d’opera, questioni organizzative e di cantiere e così via). Dunque non necessariamente e non ordinariamente i giudizi sull’anomalia dell’offerta attengono ad apprezzamenti di opportunità”. In tale contesto, si è affermato che “solo laddove il giudizio di anomalia di cui è causa sia espresso in termini (o sulla base di giudizi) di opportunità vera e propria, ancorché sul presupposto di una discrezionalità tecnico-amministrativa, allora valgono i limiti indicati dalla giurisprudenza appena richiamata ed, in caso di accoglimento del ricorso, dovrebbe essere disposta la ripetizione del procedimento; mentre in tutti gli altri casi non sussistono ragioni per negare che il processo si concluda con una pronuncia sull’aggiudicazione, e dunque ciò postula un pieno sindacato di legittimità sul giudizio di anomalia”.

L’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico.

4. Sulla motivazione per relationem alle giustificazioni dell’offerente in sede di verifica anomalia con esito favorevole

Come si è accennato, le disposizioni in materia di verifica delle offerte anomale, contenute nell’art. 55 della direttiva CE n. 18/2004, e puntualmente recepite dagli artt. 87 e 88 del Codice dei contratti, rispondono primariamente allo scopo di garantire il concorrente contro il pericolo di perdere l’aggiudicazione, a motivo di una supposta anomalia dell’offerta, senza aver potuto dare tutte le giustificazioni del caso e senza che queste siano state debitamente prese in considerazione. In altre parole, le disposizioni in esame (come molte altre delle direttive comunitarie) hanno lo scopo di tutelare la concorrenza e dunque di evitare che gli enti appaltanti possano eluderla eliminando le offerte migliori sotto il pretesto dell’anomalia. Solo indirettamente e in via di fatto la verifica dell’anomalia tutela l’interesse del secondo graduato a vedere escluso il primo graduato.

È per questo che la giurisprudenza consolidata[14] afferma che occorre una motivazione analitica e specifica solo nel caso che le giustificazioni vengano respinte, mentre quando vengono accolte non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata esternazione delle ragioni a supporto, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate[15]. E ciò allorquando il percorso metodologico può essere vagliato avuto riguardo all’entità delle richieste di giustificazioni e alle relative risposte fornite, essendo tali elementi sufficienti per poter prendere cognizione della motivazione sottesa alla conclusione favorevole del procedimento[16].

È stato comunque precisato in giurisprudenza  che “ciò non equivale ad ammettere l’integrale omissione della motivazione, occorrendo pur sempre fare richiamo alle giustificazioni fornite dal concorrente, a condizione però che queste siano complete ed esaustive (cfr. per tutte, Cons. St., Sez. VI, n. 3902/2011 e 5191/2006). … Se le giustificazioni che vengono date si presentano a loro volta come tali (è questo il caso di specie, n.d.r.) da sollevare altri dubbi piuttosto che risolverli … una motivazione del tutto assente o lacunosa non solo impedisce al giudice di ricostruire l’iter logico che ha guidato l’amministrazione nella sua scelta, ma pregiudica anche la stessa possibilità di verificare l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate sotto il profilo della loro correttezza”[17].

In una recentissima pronuncia[18] è stata statuita, tuttavia, l’illegittimità tout court della motivazione per relationem alle giustificazioni dell’offerente. In specie il Collegio, dopo aver ribadito l’ammissibilità della motivazione per relationem, solo qualora l’amministrazione richiami valutazioni dalla medesima già espresse in atti o provvedimenti pregressi, sottolinea la diversità della fattispecie in cui il rinvio per relationem riguarda le giustificazioni dell’offerente. E ciò perché quest’ultime non sono suscettibili di alcuna analogia rispetto a pregressi provvedimenti amministrativi, non richiamano valutazioni già espresse dall’amministrazione emanante e sono formate da un soggetto estraneo alla compagine amministrativa, portatore di un interesse legittimo nel procedimento ad evidenza pubblica, nei cui confronti l’amministrazione è tenuta a preservare una doverosa distinzione di ruoli, in ossequio al principio di imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 della Costituzione. Pertanto, la motivazione della valutazione di congruità dell’offerta, anche nel caso in cui la stessa sia favorevole all’interessato, deve rendere percepibili le ragioni sottese alle valutazioni per le quali il sospetto di anomalia sia stato escluso, non potendo ritenersi sufficiente il rinvio per relationem ad una documentazione formata da un soggetto privato che sia parte del procedimento selettivo.

5. Sull’anomalia dell’offerta con utile pari a zero

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale[19], sebbene non possa essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece valutare la serietà della proposta contrattuale nel suo complesso, solo un utile pari a zero risulta in sé ingiustificabile. E ciò perché la totale assenza di un utile contrasta con lo scopo imprenditoriale che, per definizione, connota l’attività di impresa.

In passato il Consiglio di Stato ha chiarito che: “… un utile del tutto insignificante non può essere in alcun modo giustificato dal beneficio derivante all’impresa dal prestigio di eseguire il contratto con la stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3701) e quindi nemmeno dall’incremento dei requisiti presenti nel “curriculum” dell’Impresa. … Il giudizio sulla anomalia della offerta dovrebbe tendere infatti a verificare solo la sostenibilità complessiva della offerta e non a ricercarne specifiche inesattezze. Ai sensi dell’art. 87 del d. lgs. n. 163/2006 le giustificazioni relative alla offerta devono riguardarne gli aspetti costitutivi, ma possono concernere ogni elemento utile a giustificarne la sostenibilità nel suo complesso, cioè la serietà complessiva, che può essere provata in base ad elementi che nulla hanno a che vedere con il carattere matematico della stessa e che presentano invece carattere squisitamente imprenditoriale, rendendola sostenibile in base ad elementi di ricavo esterni ad essa, come economie nel metodo di prestazione del servizio, soluzioni tecniche, condizioni eccezionalmente favorevoli o originalità dei servizi. …  Osserva la Sezione che nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia è volto a verificare la complessiva sostenibilità dell’offerta e non a sindacarne la struttura, né l’affidabilità della impresa offerente, sicché è sicuramente anomala un’offerta dal cui complesso, a prescindere da ogni altra circostanza, non sia dato comunque evincere un ragionevole margine d’utile sull’intera commessa.” (cfr. Cons. St., sez. V, 15 aprile 2013, n. 2063).

È stato altresì osservato che «sembra evidente che il carattere remunerativo o meno del contratto debba essere valutato oggettivamente e applicando le corrette regole economiche. Se si ammettesse che l’appaltatore pratichi il dumping, rinunciando agli utili o addirittura accettando di lavorare in perdita, tanto varrebbe abbandonare il concetto di ‘prezzo anomalo’ e l’inerente disciplina. A questa stregua, infatti, tutte le offerte, anche le più rovinose, risulterebbero giustificabili in nome di una strategia aziendale rivolta alla conquista del mercato» (cfr. T.A.R. Umbria,Sez. I, 30 giugno 2006, n. 335). La pratica di dumping «finirebbe con l’alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, permettendo la sopravvivenza alle sole imprese fornite di maggiori risorse economiche, che possono consentirsi contratti in perdita» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1800).

Del resto, in una recentissima pronuncia è stato stabilito che: “…non si può negare che sussistano seri dubbi sulla regolare esecuzione dell’appalto da parte della società aggiudicataria del contratto, sia perché l’utile, come dimostrato, è quasi totalmente assorbito dalle imposte, sia perché, tenuto anche conto del valore totale e della durata triennale dell’appalto, qualsiasi piccolo inconveniente (ad esempio un intervento di manutenzione straordinaria, tutt’atro che improbabile in natanti soggetti ad attività particolarmente usurante) che potrebbe insorgere durante l’esecuzione dell’appalto, è sufficiente a trasformare automaticamente in perdita il poco utile rimasto.

Ed infatti, ancorché in linea generale un utile d’impresa esiguo non comporti necessariamente l’inaffidabilità dell’offerta economica, soprattutto nel caso in cui l’offerente sia una società non lucrativa, deve in ogni caso ritenersi anomala l’offerta che permetta un margine di utile meramente simbolico come quello pari all’1%, posto che le aggiudicazioni tendenzialmente in perdita sono suscettibili di alterare il sistema di libera concorrenza nel mercato a vantaggio delle imprese più forti che possano eventualmente permettersi acquisizioni in perdita al solo scopo di danneggiare le altre ditte operanti nel medesimo settore. … Né, sotto altro profilo, appare tutelabile l’interesse dell’impresa aggiudicataria a eseguire comunque la commessa al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti, atteso che tale interesse deve ritenersi recessivo rispetto al preminente interesse pubblico alla regolare esecuzione del contratto (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 64).

Non appare tutelabile l’interesse dell’impresa aggiudicataria a eseguire comunque la commessa al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti, atteso che tale interesse deve ritenersi recessivo rispetto al preminente interesse pubblico alla regolare esecuzione del contratto.


[1] De Nictolis, Il nuovo codice degli appalti pubblici, 2007, p. 157. In dottrina si veda altresì: Robaldo, Valutazione dell’anomalia dell’offerta – Insufficienza delle giustificazioni fornite in allegato all’offerta, in Contratti Stato e enti pubblici, 1998,87; Vivani, La valutazione dell’anomalia delle offerte negli appalti pubblici ai lavori: verifica astratta o completa?, in Foro it., 1999, III, 539; De Nictolis, Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte, in Urbanistica e appalti, 2006, 9, 1003; De Nictolis, La riforma del Codice degli appalti, in Urb. App., 2008, 9, 1065; Id., Le novità del terzo (e ultimo) decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, ivi, 11, 1225; Pasquini, La discrezionalità in tema di offerte anomale, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, 11, 1103; Ponte, Con due maxi articoli il Codice degli appalti recepisce i rilievi europei e nazionali, in Guida al diritto, dossier mensile n. 9, 2008, 90, 90; Id., Favorito lo strumento del dialogo competitivo, ivi, 97; Manzi, Le novità in materia di offerte anomale, in Urb. App., 2010, 270; Baccarini, Chinè, Proietti, Codice dell’appalto pubblico, Milano, 2011; Caponigro, Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, in www.giustamm.it.

[2]È venuta così meno la fase intermedia delle precisazioni, che rappresenta un momento indispensabile della sequenza procedimentale di verifica dell’anomalia delle offerte così come disciplinata dal Codice a seguito della novella apportata con il d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. con legge n. 102 del 1999. La ratio dell’intervento riformatore del 2009, infatti, è stata quella di accrescere il tasso garantistico della procedura in esame attraverso un pieno contraddittorio, con l’imposizione del passaggio intermedio della richiesta di chiarimenti.

[3] TAR Lombardia, Brescia, 25 ottobre 2005, n. 1048; TAR Lazio, Sez. I bis, 3 aprile 2002, n. 2667. Il Consiglio di Stato  ha confermato la legittimità della nomina di un soggetto esterno alla S.A., in modo particolare laddove l’Amministrazione non abbia al suo interno professionalità in grado di esprimere un approfondito giudizio nei casi di valutazioni su argomenti tecnici specifici che esulano dalla competenza dei membri della Commissione (Cons. St., Sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6765).

[4] TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 15 aprile 2014, n. 396, che, a sua volta, richiama a tal riguardo la sentenza del Cons. St, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6495.

[5]  A tal riguardo si veda, Cons. St., Sez. V, 17 gennaio 2014 n. 162.

[6] Cons. St., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146; id. 8 febbraio 2012 n. 195.

[7] Cons. St., Sez. III, 10 aprile 2014, n. 1744.

[8] Cfr. Cons. St,  n. 1487/2014.

[9] Cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 13.12.2013, n. 5984; Id., sez. V, 26.9.2013, n. 4761; Id., sez. VI, 20.9.2013, n. 4676; T.A.R. Napoli, Campania, sez. I, 6.11,2013, n. 4916, secondo cui nelle gare pubbliche, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta; di conseguenza il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della p.a. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della p.a.; e anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione (In tal senso M. Nunziata, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2827 (sul giudizio di anomalia dell’offerta) 24 giugno 2014, in http://www.lineeavcp.it/) .

[10] Cfr. Cons. St., Sez. V, 12 novembre 2012, n. 5703; id., Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2334.

[11] V. Cons. St., Ad Plen., 3 febbraio 2014, n. 8.

[12] In tal senso M. Nunziata, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2827 (sul giudizio di anomalia dell’offerta) 24 giugno 2014, in http://www.lineeavcp.it/.

[13] TAR Calabria, Reggio Calabria, 22.1.2014, n. 54.

[14] Cons. St., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162; id., 6 giugno 2012, n. 3340, id.  21 marzo 2012, n. 1183; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 19 settembre 2012, n. 1680; TAR Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 7 marzo 2013, n. 71; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 21 marzo 2012, n. 348; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 16 gennaio 2012; n. 116. Cons. St., Sez. III, 10 aprile 2014, n. 1744, che nella specie ha stabilito che la verifica aveva condotto ad una approfondita analisi finale di congruità dell’offerta, tale da non richiedere quindi alcuna ulteriore forma di soccorso istruttorio e pertanto insindacabile in quanto immune da macroscopici vizi di illogicità e irrazionalità.

[15] TAR Lazio Roma Sez. III-quater, 31 luglio 2013, n. 774, che richiama Cons. St., Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4785.

[16] TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 15 aprile 2014, n. 396, la quale sembra collegare la legittimità di una siffatta motivazione all’adeguatezza e all’esaustività delle giustificazione a cui detta motivazione di fatto rinvia.

[17] Cons. St., Sez. III, 11 aprile 2012, n.2073; cfr. Cons. St., sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487.

[18] TAR Marche, sez. I, 22 maggio 2014, n. 541.

[19] Cons. St., Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2444; TAR Toscana, sez. I, 19 maggio 2014, n. 865, C.d.S., Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Adriana Presti
Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica
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