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Decisioni algoritmiche e c.d. “riserva di umanità”

In una procedura di appalto, l’errore di calcolo nel punteggio tecnico attribuito da un software è contestabile e fondato se provato da perizia tecnica che, partendo dai voti dei commissari, ricalcoli il totale secondo la lex specialis, evidenziando discrepanze, specie in assenza di contestazioni specifiche. Corre l’obbligo di rilevare l’ammissibilità della perizia di parte: Anche se è un indizio, la perizia tecnica di parte assolve l’onere probatorio quando si basa su calcoli matematici chiari che portano a un risultato certo, dimostrando l’errore. Per quanto riguarda la contestazione del calcolo: La parte ricorrente deve dimostrare, attraverso operazioni aritmetiche, che il punteggio finale risulta diverso da quello corretto, partendo dai coefficienti singoli attribuiti dai commissari. Infine, è importante il c.d. il Principio di non contestazione (art. 64 c.p.a.): Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati. Le sole eccezioni in rito presentate dalle controparti non equivalgono a una contestazione specifica nel merito del calcolo matematico. I punteggi relativi all’offerta tecnica devono rispettare il metodo aggregativo-compensatore (o quello indicato) previsto dal disciplinare. Se il software di gestione della gara calcola erroneamente il punteggio violando le formule del bando, la graduatoria è inficiata. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui l’errore di calcolo nel punteggio tecnico, anche se generato da un software, è perfettamente contestabile e fondato se provato matematicamente, specialmente in assenza di contestazioni specifiche sul merito del calcolo da parte della stazione appaltante o degli altri concorrenti. In sintesi, la dimostrazione matematica dell’errore, non contestata specificamente nel merito, rende la censura fondata.

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